D.M. 14 settembre 1994, n. 739
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’Infermiere pediatrico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;
ADOTTA il seguente regolamento:
Articolo 1
È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
L’infermiere: a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
La formazione infermieristica post – base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale – psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica.
In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.
Articolo 2
Articolo 3
D.M. 17 gennaio 1997, n. 70
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere pediatrico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA il seguente regolamento:
Articolo 1
È individuata la figura professionale dell’infermiere pediatrico con il seguente profilo: l’infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.
L’assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria.
L’infermiere pediatrico: a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, conduce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico pediatrico; d) partecipa ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia e della comunità; e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; g) si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle funzioni.
L’infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
L’infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Articolo 2
La Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (fino al 15 febbraio 2018 dei Collegi Ipasvi) è un ente di diritto pubblico non economico, istituito con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 221.
Lo Stato delega alla Federazione la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un Ordine di per sé certifica. L’organo di vigilanza della Federazione è il Ministero della Salute. La Federazione nazionale coordina gli Ordini provinciali, che tra i loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli albi dei professionisti. Per esercitare la propria attività l’infermiere ha l’obbligo di esservi iscritto.
Le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti locali e nazionali si svolgono ogni tre anni.
Comitato Centrale
Il Comitato centrale è l’organo di governo della Federazione; si rinnova ogni triennio attraverso un’Assemblea elettorale composta dai Presidenti degli Ordini provinciali.
Ai sensi dell’art. 15 del Dlcps 233/46 al Comitato centrale spetta:
E’ l’organismo che ha la responsabilità di gestire l’attività amministrativa e gestionale della Federazione nazionale. L’attuale Comitato centrale è composto da sette membri eletti dal Consiglio nazionale che al loro interno scelgono un presidente e distribuiscono le cariche di vicepresidente, segretario nazionale e tesoriere. Il Comitato centrale della Federazione nazionale degli OPI è così composto:
Collegio Revisori dei Conti
Per ciascun Ordine provinciale e per la Federazione nazionale è eletto un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da un supplente.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi e per il Comitato centrale.
Le attività dei Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate anche dal Regolamento di contabilità approvato dal Ministero della Salute, sia per gli Ordini che per la Federazione.
Il Collegio dei revisori dei conti della Federazione Nazionale OPI è così composto:
Consiglio Nazionale
Il Consiglio nazionale ratifica il bilancio della Federazione e approva la quota che ogni Ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento degli organismi centrali.
I presidenti provinciali sono chiamati a eleggere ogni triennio il Comitato centrale della Federazione. Ciascun presidente dispone di un voto ogni 200 iscritti al rispettivo Albo.
Il Consiglio nazionale costituisce un fondamentale momento di confronto delle politiche professionali. In periodiche assemblee i componenti del Comitato centrale verificano con i presidenti provinciali le strategie da portare avanti nelle sedi politiche e istituzionali e coordinano le attività da sviluppare sul territorio nazionale, nel rispetto dell’autonomia di ciascun Ordine federato.
Coordinamenti Regionali
Un orientamento che sta prendendo piede a livello dell’architettura istituzionale OPI è l’attivazione di Coordinamenti regionali degli Ordini, necessità individuata dal Comitato centrale e fatta propria dal Consiglio nazionale con l’approvazione di un regolamento interno.
Attualmente si sono ufficialmente costituiti i Coordinamenti dell’Abruzzo, della Calabria, della Campania, dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Sardegna, della Sicilia, della Toscana, dell’Umbria e del Veneto.