Il Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza infermieristica è lo strumento che regolamenta i rapporti tra gli infermieri libero-professionisti e i loro clienti: trova applicazione esclusivamente in questo ambito.
Non contiene solo l’elenco delle prestazioni infermieristiche con le relative tariffe, ma stabilisce anche le regole di un corretto esercizio professionale dal punto di vista deontologico e di tutela del cittadino.
Proposto dal Comitato centrale della Federazione nazionale OPI, viene approvato dal Consiglio nazionale e recepito da ogni Ordine provinciale.
NORMATIVA
Articolo 1 Finalità
1.1 In conformità a quanto previsto dalla legge istitutiva della Federazione nazionale OPI del 29 ottobre 1954, n.1049, regolamentata dalle disposizioni di cui al Dlcps 13 settembre 1946, n. 233 e susseguente Dpr 5 aprile 1950, n. 221 e norme vigenti, il Comitato centrale della Federazione nazionale ha approvato con delibera n. 108/01 del 9 novembre 2001 il Nomenclatore tariffario nazionale che, a partire dalla data del 3 marzo 2002, deve essere applicato da tutti gli infermieri liberi professionisti responsabili dell’assistenza generale infermieristica.
Articolo 2 Ambiti e criteri di applicazione
2.1 Il Nomenclatore tariffario è lo strumento cui debbono riferirsi gli iscritti agli Albi che svolgono attività libero professionale, per definire le tariffe e i compensi loro spettanti. 2.2 Le tariffe in esso contenute rappresentano l’onorario minimo e massimo che i professionisti devono applicare. I minimi e i massimi sono inderogabili. 2.3 Le tariffe sono uniche e valgono per tutti i liberi professionisti iscritti all’Albo degli Ordini provinciali. 2.4 Il compenso è fissato in relazione alla rilevanza, delicatezza e complessità della prestazione, dell’intervento, del piano o del progetto attuato dal professionista. 2.5 I compensi vengono computati utilizzando quattro possibili modalità di tariffazione:
• tariffa a prestazione: la tariffa a prestazione si applica – di norma – quando viene effettuata una singola prestazione in via estemporanea o comunque secondo modalità non riconducibili a quanto contemplato di seguito;
• tariffa ad accesso: la tariffa ad accesso si applica quando vengono effettuate prestazioni o attività multiple nella stessa seduta o intervento. Il compenso viene definito assumendo a riferimento la prestazione a tariffa più elevata, per intero, e applicando alle rimanenti prestazioni la riduzione del 50 per cento;
• tariffa a piano/progetto/consulenza: la tariffa a piano/progetto/consulenza si applica nei casi in cui è prevista una pluralità di accessi per lo stesso cliente /committente con prestazioni diversificate. Il compenso viene definito dal professionista assumendo come riferimento il grado di complessità delle prestazioni/attività e il tempo necessario per lo svolgimento delle stesse;
• tariffa a tempo: la tariffa a tempo si applica quando il professionista è titolare di convenzioni/contratti con Aziende sanitarie, e Istituzioni pubbliche e private che prevedano l’uso della tariffa oraria. Come riferimento per la determinazione dell’onorario professionale il compenso viene definito assumendo come riferimento il tempo di impegno del professionista.
2.6 I compensi per le prestazioni domiciliari devono essere maggiorati in ragione della distanza del domicilio del cliente e delle spese sostenute dal professionista
2.7 I compensi per le prestazioni effettuate nei giorni festivi e in orario notturno sono maggiorati del 25 per cento.
2.8 I presidi e il materiale sanitario d’uso corrente utilizzati dal professionista sono a carico dell’assistito. 2.9 È fatto divieto di esercitare la libera professione a onorari inferiori a quelli stabiliti nel Nomenclatore, fatto salvo per l’attività di volontariato così come previsto nelle indicazioni comportamentali per l’esercizio autonomo della professione infermieristica.
Articolo 3 Revisioni e aggiornamenti
3.1 Modificazioni e integrazioni al Nomenclatore tariffario possono essere apportate in ogni momento, per effetto o in conseguenza di disposizioni di legge o per palesi inadeguatezze delle voci e/o delle tariffe.
3.2 Il Nomenclatore tariffario deve essere comunque rivisto almeno ogni tre anni.
3.3 La revisione del Nomenclatore tariffario, così come le eventuali modificazioni e integrazioni, devono essere deliberate dal Comitato centrale della Federazione nazionale OPI e approvate dal Consiglio nazionale.
Articolo 4 Norme finali
4.1 Le disposizioni contenute nel presente Nomenclatore tariffario si applicano esclusivamente agli esercenti la libera professione in conformità a quanto previsto dalle indicazioni comportamentali per l’esercizio autonomo della professione infermieristica predisposte dal Comitato centrale della Federazione nazionale OPI.
4.2 Il libero professionista che contravviene a quanto definito nel Nomenclatore tariffario è sottoposto a provvedimento disciplinare dall’Ordine di appartenenza ai sensi del Dpr 5 aprile 1950, n. 221, Capo IV. 5.2.
4.3 La Federazione nazionale e gli Ordini provinciali OPI sono tenuti a vigilare per una puntuale e corretta applicazione delle disposizioni e delle tariffe contenute nel presente Nomenclatore.